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È necessario denunciare il possesso di scoiattoli non autoctoni
L'Ufficio caccia e pesca informa che recentemente tre specie di scoiattoli alloctoni e precisamente: Sciurus carolinensis (scoiattolo di pallas/Pallas Hörnchen), Callosciurus erythraeus (scoiattolo grigio nord-americano/Grauhörnchen), e Sciurus niger (scoiattolo volpe/Fuchshörnchen) sono state inserite in allegato "B" al Regolamento comunitario CITES (acronimo per la Convenzione internazionale di Washington a tutela delle specie di animali e piante selvatiche minacciate d'estinzione) n. 338/97; ciò non perché effettivamente minacciate d'estinzione, bensì perché l'eventuale immissione delle stesse nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per le specie di scoiattoli indigeni.
L'Ufficio caccia e pesca sottolinea che ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2013, sono vietati su tutto il territorio nazionale, il commercio, l'allevamento e la detenzione di esemplari di scoiattoli alloctoni, inseriti nell'allegato B del regolamento comunitario (CE) n. 338/97.
In base a quanto previsto dal Ministero dell'Ambiente "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (3 maggio 2013) i soggetti che a qualunque titolo detengano esemplari di scoiattoli alloctoni dovranno farne denuncia presso i competenti uffici del servizio CITES del Corpo forestale dello Stato (per la Provincia di Bolzano il servizio territoriale CITES presso l'Ufficio caccia e pesca, 39100 Bolzano, che ha sede in via Brennero, 6), utilizzando l'apposito modulo.
Il successivo articolo 4 prevede deroghe al divieto di commercio disposto dal citato articolo 2; nella fattispecie è consentita, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la vendita di esemplari di scoiattoli alloctoni introdotti sul territorio nazionale antecedentemente o entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Si fa presente, che con l'inserimento delle citate specie in allegato "B" al Regolamento (CE) 338/97 vige l'obbligo di denunciare l'eventuale nascita di piccoli al servizio territoriale CITES presso l'Ufficio caccia e pesca entro 10 gg. dall'evento.
Le sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150:
- - sanzione amministrativa minima di 3.098 € per la mancata denuncia di detenzione
- - sanzione amministrativa minima di 258 € per la mancata denuncia di nascita.
- - sanzioni di carattere penale per chi introduce sul territorio nazionale esemplari delle tre specie passati i 60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (dopo il 2 di Aprile 2013) o commercia le stesse passati i 6 mesi dalla pubblicazione (dopo il 2 di agosto 2013).
Per la denuncia di possesso è obbligatorio l'uso dei moduli scaricabili dal sito http://www.provincia.bz.it/foreste/autorizzazioni/cites.asp.
La denuncia di nascita può essere effettuata anche in forma diversa.