News
Codice del commercio, via libera ai distributori di idrogeno
La Giunta provinciale ha approvato oggi (21 maggio), su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Marco Galateo, una modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, il "Codice del commercio". Accanto ad alcune modifiche di natura quasi esclusivamente formale, più significativa è quella che consentirà la realizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di idrogeno monoprodotto.
Secondo il vicepresidente della Provincia e assessore allo Sviluppo economico Marco Galateo “con questa delibera si realizza un altro punto del programma di coalizione che prevede la realizzazione di infrastrutture alternative di rifornimento e ricarica sulla tratta del corridoio del Brennero, nonché la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno in Alto Adige. Finora il Codice del commercio non prevedeva la possibilità di avere impianti monoprodotto, con questa modifica si potranno installare distributori monoprodotto per l’idrogeno, favorendo così gli utenti del territorio per il trasporto di persone e di merci, contribuendo anche alla decarbonizzazione del territorio”.
Il dettaglio delle modifiche
Nell’articolo 1, su richiesta del Consiglio dei Comuni, si prevede l’abrogazione dell’articolo 12 del regolamento di esecuzione che disciplina il consumo sul posto dei prodotti alimentari negli esercizi di vicinato, già sufficientemente definito all’articolo 13, comma 6, della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12. Con l’articolo 2 si modifica il testo tedesco dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione, al fine di migliorare la chiarezza terminologica della disposizione. Con l’articolo 3 si corregge un riferimento normativo errato contenuto nell’articolo 34, comma 11. Con l’articolo 4 si prevede una deroga alla disciplina generale per permettere la realizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di idrogeno monoprodotto. Preso atto degli obblighi comunitari volti alla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, nonché dei relativi contributi previsti dal PNRR, Misura M2C2 - Investimento 3.3, si ritiene necessario modificare il citato regolamento di esecuzione introducendo una specifica disposizione transitoria. Tale disposizione transitoria consente di realizzare le stazioni stradali di rifornimento di idrogeno monoprodotto in deroga ai commi 10 e 11 dell’articolo 34, che invece attualmente non consente di realizzare nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti.
Vai alla versione originale del comunicato per visualizzare eventuali immagini, documenti o video correlati