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Divieto immediato di abbattimento e prelievo di marmotte
I rettori/le rettrici delle riserve di diritto, ai quali è indirizzata la comunicazione, sono tenuti a dare immediata informazione degli agenti venatori, nonchè a tutti i titolari di un permesso annuale o d'ospite.
Nello stesso modo provvedono i rettori delle riserve private, onde garantire l'esecuzione dell'ordinanza di sospensiva in questione.
Inoltre, i/le rettori/trici sono tenuti a comunicare entro e non oltre il 14 settembre 2012, ore 13,00, per iscritto e possibilmente via fax o posta elettronica il numero delle marmotte abbattute; ciò ai fini della difesa del provvedimento sospeso in occasione della trattazione collegiale fissata per il 9 ottobre 2012.
L'eventuale mancato tempestivo inoltro dei dati richiesti costituisce violazione amministrativa e come tale (ai sensi dell'articolo 39, lettera h) della L.P. n. 14/87) viene sanzionato con una pena pecuniaria da 35,00 Euro ad 450,00 Euro.